Il primo "self-made-man"La società medioevale consta di una somma di economie singole indipendenti, collegate per mezzo dello scambio. Il costume e il diritto, ma specialmente la condizione di nascita dell'individuo economico, determinano quanta parte di ricchezza spetti ad ogni singola economia. L'elemento rivoluzionario nella società medioevale è il commerciante - straniero nel paese e originariamente trattato come nemico. Egli rappresenta di contro alla classe agricola del Medio Evo, una maniera di pensare nuova e moderna; mentre per quella le sorti della vita son fissate dal costume e dal diritto, egli è animato dal desiderio del maggior guadagno possibile; è il primo self-made-man nel senso odierno. Il commercio è fonte di ricchezza. Per favorirlo bisogna foggiare uno speciale ordinamento giuridico, il quale sia ad esso consentaneo. E mentre il diritto è in ogni altro campo diritto di razza, pel commercio si forma un diritto indipendente dalla personalità, uno jus gentium in contrapposto allo jus civile, un diritto comune di fronte ai diritti speciali dei Sassoni, dei Franchi, ecc. I due punti ora accennati della evoluzione tanto del diritto romano quanto del germanico, hanno evidentemente la loro ragione nello sviluppo dell'elemento commerciale. Ovunque esso giunge a dominare, crea condizioni giuridiche opposte a quelle prevalenti fin allora; crea la libera proprietà in luogo della proprietà ristretta e vincolata, crea la libertà personale in luogo della limitazione della persona. Ma per lungo tempo l'influenza dell'elemento commerciale rimane scarso e ristretto ad alcuni centri di traffico. mercati, città e via dicendo. La difficoltà delle comunicazioni, il cattivo stato delle strade, la poca sicurezza giuridica, i diritti di gabella e di scarico, ecc., limitano il commercio a poche mercanzie di maggior valore; per la gran massa dei beni economici la concorrenza non si fa ancora per lungo tempo sentire. La produzione e i prezzi poggiano sul diritto e sul costume, e l'Autorità determina in qual modo il prodotto debba andar diviso tre le singole persone che partecipano alla produzione. Ma a mano a mano che la concorrenza e con essa le idee commerciali penetrano nell'industria, il vecchio diritto cede alla libertà industriale e avviene quel rivolgimento nella produzione che conduce poi alla macchina e alla grande intrapresa. G. SCHULZE GAEVERNITZ.
(La grande intrapresa e il progresso economico e sociale - Traduz. di P. Jannaccone; Torino, 1900, p. 23-24).
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