Gli immortali principî

    La dichiarazione dei diritti, gli immortali principî dell' 89, sono veramente antistorico astrattismo? Questo giudizio esecutivo di solito prescinde dalla lettura stessa degli articoli e perciò crediamo che sia bene darne il testo ai lettori.

    Art. l. - Gli uomini nascono e vivono liberi ed eguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

    Art. 2. - Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono: la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

    Art. 3. - Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun ufficio, nessun individuo può esercitare una autorità che non emani espressamente da essa.

    Art. 4. - La libertà consiste essenzialmente nel poter fare tutto ciò che non nuoce agli altri; così l'esercizio dei diritti naturali di ciascun individuo non ha altri limiti se non quelli che assicurano agli altri membri della Società il godimento di questi stessi diritti. Quei limiti non possono essere determinati che dalla legge.

    Art. 5. - La legge ha il diritto di proibire le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è proibito dalla legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare cosa che essa non ordina.





    Art. 6. - La legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto a concorrere personalmente o per mezzo dei loro rappresentanti alla sua formazione.

    Essa deve essere eguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Essendo tutti i cittadini uguali dinanzi ad essa, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, uffizi ed impieghi pubblici, a seconda della loro capacità, e senza altra distinzione che quella della loro virtù e del loro ingegno.

    Art. 7. - Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto, se non nei casi contemplati dalla legge e secondo le forme che essa ha prescritte. Coloro che promuovono, trasmettono, eseguiscono e fanno eseguire ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino, chiamato o arrestato in forza della legge, deve obbedire all'istante. Egli si rende colpevole resistendo.

    Art. 8. - La legge non deve stabilire che pene strettamente ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito se non in forza di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata.

    Art. 9. - Poiché ciascuno è presunto innocente finché non è stato dichiarato colpevole, se è giudicato indispensabile l'arrestarlo, ogni rigore che non sia necessario per assicurarsi della sua persona, deve essere seriamente represso dalla legge.

    Art. 10. - Nessuno deve essere disturbato nelle sue opinioni, anche religiose, purché la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge.





    Art. 11. - La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo. Ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, pubblicare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi contemplati dalla legge.

    Art. 12. - La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino rende necessaria una forza pubblica: questa è dunque istituita per il vantaggio di tutti, e non per l'utilità particolare di coloro ai quali è affidata.

    Art. 13. - Per l'intervento della forza pubblica e per le spese di amministrazione un contributo comune è indispensabile. Esso deve essere ripartito fra tutti i cittadini in proporzione dei loro averi.

    Art. 14. Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare da sé stessi e per mezzo del loro rappresentante la necessità del contributo pubblico, di consentirlo liberamente, di controllarne l'impiego, e di determinarne la quota, la distribuzione, l'esazione e la durata.

    Art. 15. - La società ha diritto di chiedere conto ad ogni pubblico ufficio della sua amministrazione.

    Art. 16. - Ogni Società nella quale non sia assicurata la garanzia dei diritti e determinata la separazione dei poteri, non ha costituzione.

    Art. 17. - La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, non potrà essere tolta in nessun caso, salvo quello in cui la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga chiaramente e sempre con la condizione di una precedente, giusta indennità.

p. g.