LA LEGGE SULLA STAMPAL'incostituzionalità e la inefficacia giuridica dei due decreti sulla stampa emanati dal governo fascista sono evidenti. Non si tratta però soltanto della incostituzionalità che travaglia, in genere, tutti i decreti-legge; i quali, tutti, sono frutto dell'usurpazione, da parte del potere esecutivo, di una prerogativa che l'art. 3 dello Statuto riserva soltanto al potere legislativo, cioè alle due Camere e al Re collettivamente; e, per tanto, dovrebbero essere dichiarati inefficaci dal potere giudiziario ogni volta che ledono un diritto civile o politico dei cittadini, dato che, secondo gli art. 2, 4 e 5 della legge sul contenzioso amministrativo, è appunto funzione del potere giudiziario tutelare i diritti civili e politici dei cittadini anche contro gli atti del potere esecutivo, ed è suo obbligo dare applicazione agli atti di tale potere solo in quanto siano conformi alle leggi. In più, i due decreti in parola, hanno alcune caratteristiche speciali, che li distinguono da tutti gli altri decreti-legge c che accentuano enormemente la violazione dell'ordine giuridico fondamentale insita nell'emanazione di qualunque decreto-legge. 1° Lo Statuto prescrive letteralmente (articolo 28): la stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Dunque, secondo lo Statuto, solo una legge può definire gli abusi della libertà di stampa, e stabilire le sanzioni relative. Come del resto, in generale, secondo il vecchio principio sancito nell'art. 1° del codice penale, non occorre meno di una legge per definire reato un fatto umano e per stabilire la pena relativa. Se bene l'autorità giudiziaria abbia, in massima, considerato insindacabili in sede giudiziaria i decreti-legge, pure la Corte di Cassazione, con due sentenze del 30 dicembre 1922 e dell'11 giugno 1923, ha ritenuto inefficaci le disposizioni dei decreti stessi quando siano dirette a creare reati e comminare pene, considerando che, per l'art. 1 del codice penale, ciò è ufficio riservato esclusivamente alla legge. A maggior ragione deve riconoscersi l'inefficacia giuridica dei due decreti sulla stampa, una volta che la stessa legge fondamentale dello Stato italiano dichiara che reprimere gli abusi della stampa è ufficio riservato esclusivamente alla legge. 2° Modificando l'istituto della gerenza, creando l'istituto della diffida, creando l'istituto del sequestro preventivo ad libitum del prefetto o di qualunque agente di polizia che il prefetto deleghi, creando l'istituto della soppressione, ad libitum sempre del prefetto, o sottraendo i reati di stampa alla competenza dei giurati, i due decreti, hanno modificato e abrogato le contrarie disposizioni dell'editto albertino, della legge Sonnino sull'abolizione del sequestro preventivo, e del codice di procedura penale. Cioè, il Governo, emettendo i due decreti, non solo ha invaso un campo esclusivamente riservato al potere legislativo senza possibilità di sostituzione, non solo ha agito in luogo del potere legislativo, ma ha agito contro il potere legislativo, cioè contro la volontà del potere legislativo, consacrata nell'editto albertino, nella legge Sonnino, e nel codice di procedura penale. Ed ha manomesso l'art. 6 dello Statuto fondamentale, il quale espressamente vieta al Re, cioè al potere esecutivo, non pure di modificare o abrogare le leggi vigenti, ma anche di sospendere l'osservanza per un qualsiasi anche brevissimo periodo. 3° La libertà di stampa - come diceva il preambolo dell'editto albertino - è "la necessaria guarentigia delle istituzioni di ogni ben ordinato governo rappresentativo", e il presidio di tutte le altre libertà. Per ciò lo Statuto pose il principio: "la stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi", chiaramente significando che la legge non potesse comunque menomare la libertà della stampa, ma potesse soltanto reprimerne, cioè punirne gli abusi, nelle persone di coloro che li avessero commessi, e dopo che li avessero commessi; come del resto, era anche più chiaramente detto nell'art. 11 del proclama 8 febbraio 1848 contenente le "basi" dello Statuto. Quindi, secondo lo Statuto: libertà assoluta della stampa; repressione, ossia punizione, degli abusi della libertà considerati come reati, nelle persone singole degli autori e dopo che siano stati consumati. È per questo che Cavour - il quale sapeva quello che diceva - rispondeva alle pressioni dell'Imperatore dei Francesi che, in Piemonte, sopprimere anche un solo giornale era un colpo di stato. E, veramente, ciò sarebbe significativo sopprimere, con la libertà di stampa garantita dallo Statuto, anche "la necessaria guarentigia delle istituzioni rappresentative" e, virtualmente, tutte le altre libertà. E' per questo che l'editto albertino qualificò reati e punì diversi fatti ben definiti; prescrisse l'osservanza di talune norme dirette a facilitare la scoperta e la prova di tali fatti; ma non pose alcun limite preventivo alla libera manifestazione del pensiero per mezzo della stampa, e, se permise il sequestro, limitò al magistrato la facoltà di disporlo, nei soli casi in cui fosse stato commesso reato, e a condizione che entro le ventiquattro ore fosse iniziato il procedimento penale. È per questo che l'istesso decreto Pelloux, dichiarato nullo dalla suprema magistratura giudiziaria, non poneva nemmeno esso alcuna limitazione preventiva alla libertà di stampa, e soltanto si studiava di colpire, con sanzioni penali e civili, insieme col gerente, o invece di esso, gli autori e i cooperatori dei reati, e il proprietario del giornale e quello della tipografia. Che se i due decreti fascisti consentono il sequestro o la diffida ad arbitrio del Prefetto o di chi per lui anche in assenza di ogni reato; e consentono la soppressione del giornale ad arbitrio del Prefetto dopo due diffide, anche in assenza di ogni qualsiasi reato; si potranno versare fiumi di inchiostro, ma non si potrà nascondere che i due decreti abrogano l'art. 28 dello Statuto; sopprimono "la necessaria guarentigia" delle istituzioni rappresentative; perpetrano - secondo il giudizio del conte di Cavour - un vero e proprio colpo di Stato. Se la magistratura non é creata per legalizzare i colpi di Stato, ed ha invece, per testo della legge, l'obbligo di negare valore agli atti del potere esecutivo in quanto non siano conformi alle leggi; i due decreti fascisti non dovrebbero trovare un solo giudice disposto ad applicarli. 4° Per altro, il potere giudiziario ha ritenuto che anche gli ordinari decreti-legge non possono essere in tutto sottratti al suo sindacato, o possono avere efficacia, non incondizionatamente, ma solo in quanto: 1°) le ragioni di urgenza di ciascuno di essi, addotte a giustifica della necessità transitoria di violare la costituzione per la conservazione dello Stato, non risultino escluse da elementi intrinseci, come il notevole ritardo nella pubblicazione e nella esecuzione e il funzionamento, intanto, del parlamento; 2°) il potere esecutivo abbia effettivamente ottemperato all'obbligo di richiedere al potere legislativo la conversione in legge di ciascuno di essi, mostrando con ciò la volontà di rientrare nell'orbita della costituzione. E in tali sensi sono la sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione del 16 novembre 1922 e quella del Tribunale di Roma del 26 gennaio 1923. "L'ammettere, diceva il Tribunale, che - malgrado sia decorso quasi un anno dall'emanazione del decreto-legge, che rendeva esecutorio il trattato preliminare (con la Russia), senza che il potere del Parlamento sulla materia di quel provvedimento di urgenza sia stato ripristinato, pur essendo tale ripristino possibile - quel decreto debba dai cittadini venire osservato come se esso fosse una legge, equivarrebbe a privare i cittadini stessi di quelle garanzie che le istituzioni vigenti hanno loro garantite e sanzionare indefinitamente un atto illegittimo". Ora il primo dei due decreti sulla stampa, che poi costituisce la base del secondo, sarebbe stato sanzionato dal Re il 15 luglio 1923, ma non fu né eseguito né inserito nella raccolta delle leggi e dei decreti, né pubblicato per circa un anno fino al 9 luglio 1924, né fu presentato al Parlamento per la conversione in legge, quantunque la possibilità di farlo non sia mancata. Segni evidentissimi codesti che il decreto, quando fu approvato, non era necessario per la conservazione dello Stato, e molto meno era urgente. Donde la sua nullità. La quale non può essere sanata per il fatto che il Consiglio dei Ministri abbia nel luglio 1924 deliberato di darvi esecuzione. Perché tale deliberazione non può supplire le ragioni di necessità e di urgenza che i fatti o il comportamento del Governo hanno dimostrato inesistenti quando il decreto fu emesso e per tutto l'anno successivo, né può supplire alla mancata presentazione del decreto stesso al Parlamento per la conversione in legge. Mentre se, viceversa, tale deliberazione si voglia considerare come espressione di ragioni di necessità e di urgenza manifestatesi nel luglio 1924; è evidente che la situazione non cambia, perché la deliberazione medesima, come non avrebbe potuto dar vita, da sola, a un nuovo regio decreto, così non può, da sola, infondere al regio decreto del 13 luglio 1923 quella vita che esso non ha mai avuto. Se, nel luglio 1924, si fossero determinate ragioni di necessità e di urgenza tali da imporre l'adozione, da tale data, di provvedimenti identici a quelli escogitati un anno prima e rimasti lettera morta; la valutazione dell'esistenza di tali ragioni e dell'entità loro e dei provvedimenti necessari in relazione ad esse, avrebbe dovuto essere fatta nel luglio 1924 e non dal solo gabinetto, ma collettivamente dal gabinetto e dal Sovrano che è il capo del potere esecutivo, e il provvedimento, che ne fosse derivato, avrebbe dovuto essere un decreto reale, su proposta del ministro dell'interno in carica nel luglio 1924, sentito il Consiglio dei Ministri in carica nel luglio 1924, con la data del luglio 1924, e firmato dal re in tale data e dai ministri in carica in tale data. In mancanza di tale decreto, la deliberazione del Consiglio dei Ministri, giuridicamente, non ha nessun valore; e, dal lato politico e giuridico, in quanto tende a sostituire il decreto reale mancante, rappresenta niente altro che un tentativo del gabinetto di usurpare la prerogativa della corona, dopo avere usurpato la prerogativa del potere legislativo. Giorni or sono, i capi della Corte di Cassazione hanno pubblicato una sdegnosa protesta contro alcuni poco lusinghieri giudizi dati all'estero sulla magistratura italiana, cui si faceva addebito di patire di forti distrazioni. Il governo ha ora fornito al potere giudiziario un'occasione nuova e veramente magnifica per dimostrare che esso è all'altezza della sua missione. M. TEDESCHI
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